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Detraibilità fiscale delle prestazioni psicologiche

Le prestazioni cliniche erogate dagli psicologi sono detraibili nella dichiarazione dei redditi.  

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella circolare n.20/e del 2011 che:

 

“Il Ministero della Salute ritiene equiparabili le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.”

 

Elenco delle principali prestazioni psicologiche detraibili ed esenti IVA

  • Sedute di anamnesi e psicodiagnostica

  • Colloqui psicologici, consulenza e/o sostegno

  • Somministrazione di test in genere

  • Sedute di psicoterapia individuale, di coppia, di famiglia, di gruppo

  • Certificazione e relazione breve psicodiagnostica

  • Certificazione e relazione breve di trattamento

  • Analisi, definizione e stesura di relazione psicologico-clinica

  • Perizie psicologiche

  • Attività di prevenzione

L’Iva dipende solitamente dalla natura della prestazione e non dal soggetto cui viene emessa la fattura/ricevuta.

 

Per fatture di importo superiore a 77,47 € si applica la marca da bollo di 2 €, a carico del paziente/cliente e anch’essa è detraibile.

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